Con la nuova legge di Bilancio 2025, a partire dal 01/01/2025 e sino al 31/12/2029, è previsto un nuovo esonero contributivo a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna.
MISURA DELL’ESONERO ZES
Tale esonero consiste in una riduzione dell’aliquota Inps a carico delle aziende nelle seguenti misure:
a) per l’anno 2025, nella misura del pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
b) per l’anno 2026, nella misura del pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
c) per l’anno 2027, nella misura del pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
d) per l’anno 2028, nella misura del pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
e) per l’anno 2029, nella misura del pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.
Condizione per il riconoscimento dell’esonero contributivo ZES
Per poter usufruire del Nuovo esonero contributivo le aziende devono:
- essere in regola con il DURC
- essere in regola con gli obblighi di assunzioni delle categorie protette.
ESCLUSIONI
Il nuovo esonero contributivo non si applica:
a) ai rapporti di apprendistato;
b) agli enti pubblici economici;
c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai
sensi della legislazione regionale;
d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente
pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto
privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel
registro delle persone giuri diche;
f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio
g) ai consorzi di bonifica;
h) ai consorzi industriali;
i) agli enti morali;
l) agli enti ecclesiastici.
Studio di Consulenza del lavoro Dott.ssa Simona Orrù