Il D.L. 113/2024 ha previsto a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti l’erogazione di un’indennità una tantum a carico dello Stato di importo fino a 100,00 euro, da erogarsi insieme alla tredicesima mensilità del 2024.
Con la circolare 19/E del 10/10/2024 l’Amministrazione finanziaria spiega a chi spetta tale beneficio.
Requisiti di spettanza del Bonus Natale.
Spetta a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro (che può essere a tempo determinato o indeterminato, part time o full time), che si trovino in particolari condizioni economiche e familiari, di seguito specificate:
- avere un reddito complessivo non superiore ai 28.000€ lordi nell’anno d’imposta 2024.
- avere almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto o adottivo o affidato, entrambi fiscalmente a carico.
- Un imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente, d‘importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
Importo del Bonus Natale.
L’importo dell’indennità una tantum è pari a 100,00 euro e sarà parametrato in base ai giorni di lavoro dipendente nel corso del 2024 mentre non cambierà in base alla tipologia contrattuale e all’articolazione dell’orario di lavoro.
Come ottenere il Bonus Natale.
Una volta che il lavoratore dipendente avrà verificato il possesso dei requisiti necessari all’ottenimento del Bonus Natale, dovrà presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale). In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma. Il sostituto d’imposta riconoscerà l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.
Recupero BONUS NATALE non spettante.
Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.
Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.
Casi particolari di spettanza.
E’ previsto che qualora il bonus sia spettante ma non sia possibile da parte del datore di lavoro erogarlo (per esempio nel caso dei lavoratori domestici), o nel caso in cui il lavoratore non abbia certezza di avere tutti i requisiti e pertanto non abbia presentato la domanda al proprio datore di lavoro, questi potranno comunque beneficiarne presentando nel 2025 la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024.
Per chiarimenti potete scriverci all’indirizzo email: orrusim@gmail.com o chiamarci al 39.3208779602