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L’INPS CI DA’ UN TAGLIO!

Dopo 3 mesi dall’inizio dell’anno finalmente l’Inps ha pubblicato la circolare attuativa della Legge di Bilancio per il 2022 che prevede, per il solo anno in corso, una riduzione dell’aliquota contributiva a carico dei dipendenti di 0,80 punti percentuali.

La circolare Inps, la numero 43 del 22/03/2022, ha previsto che : “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Tale esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi IVS a carico dei dipendenti a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dalla norma in esame, i rapporti di lavoro domestico.

Pertanto a partire dal mese di competenza di marzo 2022 (nel caso del programma di paghe avverrà da aprile in seguito a comunicazione della Software house) ci sarà una riduzione dell’aliquota contributiva IVS a carico dei dipendenti dello 0,80%; in base a quanto sopra esposto il lavoratore si vedrà detratto un importo non del 9,19% ma dell’ 8,39%.

In caso di superamento del massimale mensile di € 2.692, non spetterà nessuna riduzione della quota a carico dei lavoratori dipendenti.

Per i mesi pregressi verrà effettuato il recupero delle quote trattenute in eccesso sulla prima busta paga utile (marzo o aprile 2022).

Nelle ipotesi in cui contratti collettivi nazionali del lavoro prevedano l’erogazione di ulteriori mensilità oltre alla tredicesima, sulle mensilità aggiuntive non verrà applicata la riduzione dell’aliquota contributiva in quanto la legge di bilancio prevede tale esonero solo per 13 mensilità e solo per l’anno 2022.

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